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STALKING E MOBBING: LE TUTELE
stalking-goo.jpgTutti gli interventi contro due tipi di comportamento molesto per la persona
La scorsa settimana abbiamo cominciato a parlare di fenomeni come lo stalking e il mobbing, cercando di definirli giuridicamente. Ora cercheremo di capire come bisogna tutelarsi.
Già ben prima dell'entrata in vigore delle disposizioni richiamate, si è registrato un attivismo giudiziario in ordine alle tecniche di tutela del lavoratore o della lavoratrice (nella maggior parte dei casi) che subiscano comportamenti molesti quali quelli sopra esemplificati. La giurisprudenza ha infatti svolto per lungo tempo un ruolo di supplenza rispetto al legislatore nell'elaborazione dei precetti giuridici e delle relative sanzioni, richiamandosi principalmente ai generali principi dell'ordinamento che tutelano la dignità e la libertà di autodeterminazione della persona umana.
Con riguardo alla configurazione della fattispecie concreta, si è esaminata una vasta casistica dei possibili comportamenti tipizzati, almeno in parte (come noto manca ad oggi sia una legge sul mobbing che una legge sullo stalking), dal legislatore: si va dagli apprezzamenti allusivi, alle battute a sfondo sessuale, dagli inviti a cena tendenziosi alle telefonate continue con costanti ricadute sul piano sessuale, dalle proposte di approccio all'approccio tramite baci o toccamenti anche in parti intime. La giurisprudenza, soprattutto di merito, ha svolto dunque una funzione di guida alla qualificazione giuridica delle molestie, procedendo attraverso un'analisi sulla gravità e sull'idoneità offensiva dei fatti addebitati alla luce dei diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) e il diritto alla dignità umana (articolo 41 Costituzione).


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LICENZIAMENTO: È LA CONDOTTA COMPLESSIVA A DETERMINARLO
licenziamento.gifIN nome del principio dell’immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al dipendente è precluso al datore di lavoro il licenziamento per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non è vietato considerare fatti non contestati e risalenti ad oltre due anni prima del recesso.Insomma, per valutare la gravità della condotta del lavoratore, sia sotto il profilo psicologico delle inadempienze del dipendente che della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio, è possibile tener conto anche di altre circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base del recesso.
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TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE ED ORDINE DI REINTEGRA
trasferito_2.jpgCass. civ., Sez. lav., 10 novembre 2008, n. 26920 con nota Dott. Stefano Antonello Aumenta (Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Sassano).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la ottemperanza del datore di lavoro all´ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell´apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell´attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive (Cass. civ., n. 8584 del 2007; n. 976 del 1996).

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IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE I CONTRIBUTI INPS ALL'EXTRACOMUNITARIO SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
permesso.jpg
Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare i contributi pensionistici al lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza n.7380 del 26 marzo 2010, respingento il ricorso di un datore di lavoro che, dopo aver subito una condanna penale per aver  assunto il lavoratore
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IL LAVORATORE VA ASCOLTATO ANCHE SE CONTRO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE HA PRESENTATO .......
licenziamentodisciplinare.jpgIL LAVORATORE VA ASCOLTATO ANCHE SE CONTRO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE HA PRESENTATO GIUSTIFICAZIONI SCRITTE ESAUSTIVE
Ha presentato giustificazioni scritte esaustive Maggiori garanzie per i lavoratori in caso di licenziamento disciplinare. Infatti il recesso del datore è illegittimo qualora il dipendente, pur avendo presentato "esaustive giustificazioni scritte", non è stato ascoltato dall'azienda alla quale ha fatto formale richiesta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6845 del 22 marzo 2010, ha chiarito come (confermando ma correggendo la motivazione della Corte d'Appello) "il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui all'art. 7 dello Statuto di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive".
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