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PREMIO DI OCCUPAZIONE PER L’ANNO 2010 |
 Con decreto interministeriale sono state definite le modalità con cui i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
Il premio di occupazione, finalizzato ad incentivare la valorizzazione dei lavoratori stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito nella legge_102_2009, ed è sperimentale per gli anni 2009 e 2010.
I progetti possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento, e riguardano:
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà
lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga
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ASSEGNO DI CURA PER I CARICHI FAMILIARI CONNESSI ALLE NON AUTOSUFFICIENZE: PUBBLICATO AVVISO |
 Pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.32 del 18 febbraio 2010 l’Avviso pubblico per l’”Assegno di cura” consistente in un contributo economico a persone non autosufficienti e ai loro nuclei familiari, per la seconda annualità 2010-2011.
L’Avviso è approvato con determina della Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell’Assessorato alla Solidarietà n. 27 del 4 febbraio 2010 che specifica, fra l’altro, che la dotazione finanziaria per la seconda annualità dell’Assegno di cura è pari ad Euro 15.000.000,00.
L’Allegato A allo stesso provvedimento, che contiene l’Avviso, riporta i criteri di accesso alla misura di sostegno economico ai nuclei familiari di persone non autosufficienti e le procedure a carico sia degli uffici regionali competenti che degli Ambiti territoriali sociali, da seguire per l'approvazione rispettivamente delle graduatorie provvisorie e di quelle definitive.
L’Allegato B alla determina riporta invece il “manuale di funzionamento” per l’accesso alla procedura telematica di partecipazione ai bandi dell’Assessorato alla Solidarietà.
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L'AZIENDA NON PUÒ CONTROLLARE CON APPARECCHIATURE ELETTRONICHE GLI ACCESSI AD INTERNET E ALLA POSTA |
 Il datore di lavoro non può controllare con delle apparecchiature elettroniche gli accessi a internet e alla posta elettronica fatti dai dipendenti.Non solo. Qualche accesso al web per motivi personali non è sufficiente per giustificare il licenziamento.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010, ha respinto il ricorso di un'azienda che aveva licenziato una dipendente perché con una apparecchiatura elettronica erano stati riscontrati degli accessi a internet per scopi personali, nonostante il divieto imposto da un regolamento dell'impresa.
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LISTE D'ATTESA IN SANITÀ:SI VOLTA PAGINA. |
 A dieci anni dall'apertura del cantiere avviato per abbreviare i disagi di chi bussa alla porta del Ssn, il timone è a pieno titolo nelle mani delle Regioni. Saranno loro a fissare la tempistica per ottenere ricoveri, visite o analisi in armonia con le esigenze e le situazioni locali, ma tenendo conto della necessità di migliora-re tutte le attuali performance, soprattutto per 58 prestazioni critiche da tenere strettamente sotto controllo. Scadenze e obiettivi sono contenuti nella bozza di Intesa Stato Regioni sul«Piano nazionale di governo delle liste d'attesa » (anticipata nell'ultimo numero del settimanale «Il Sole 24 Ore Sanità») pronta ad approdare sul tavolo dei governatori.
Stando al percorso tracciato dal documento, le Regioni avranno 90 giorni di tempo per verificare risorse e attività in campo, ricalibrare le attività, individuare il tempo massimo di attesa per ogni prestazione e garantirlo per il 90% dei pazienti, a prescindere dalle priorità di accesso, per le quali comunque dovranno essere rivisti al ribasso i tempi fissati in base agli accordi del 2002 e del 2006. Qualche paletto fondamentale le Regioni hanno già iniziato a fissarlo con documenti discussi e approvati a metà dello scorso anno: per l'oncologia, ad esempio, non si dovrebbe attendere da 3 giorni fino a un massimo di 15 giorni per avere una Tac, una risonanza, una chemioterapia o un intervento chirurgico.
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LIMITI DEL LAVORO STRAORDINARIO |
 Si chiede quale sia il limite massimo di ore di lavoro straordinario che possa essere richiesto dal datore di lavoro, e se nell'ipotesi in cui il monte ore massimo venga superato a quali organi competenti bisogna rivolgersi per far si che il valore del tetto venga rispettato.
Ai sensi dell'art. 2108 del cod. civ., i limiti entro i quali è consentito il lavoro straordinario, la durata di esso e la misura della maggiorazione, sono stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, ossia quello che eccede le 40 ore settimanali eventualmente considerate come durata media in un arco di tempo non superiore all'anno (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003).
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
Non è più prevista una durata massima giornaliera delle prestazioni straordinarie così come la prevedeva, per i datori di lavoro che non fossero imprenditori industriali, l'art. 5, R.D.L. n. 692/1923 (2 ore giornaliere), mentre per le imprese industriali vi era il limite delle 80 ore trimestrali di cui all'art. 5 bis del R.D.L. n. 692/1923. Viene invece fissata una durata massima settimanale che, cumulata con le ore di lavoro normale, non può superare il livello medio di 48 ore.
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