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PERMESSI SINDACALI: NON SONO VALIDI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PDF Stampa E-mail
permessi_sindacali.jpg(Nota a Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 7 maggio 2010 n. 11146, avv. Francesco Orecchioni)

Il dipendente che ha usufruito di permessi sindacali, anche se protratti nel tempo (nel caso in specie, per circa dieci anni), non ha diritto alla computabilità dei relativi periodi ai fini della carriera.

 E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'annotata sentenza, che ha ritenuto la disposizione contenuta nell'art. 31 dello statuto dei lavoratori (aspettativa dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali) non estendibile alla fattispecie dei permessi di cui all'art. 30 l. cit., in cui l'intento dele parti negoziali è unicamente diretto alla tutela del diritto alla retribuzione.


La Corte di legittimità ha osservato che nessun automatismo può ricollegarsi al grado di continuità dell'assenza dal lavoro, in quanto nessuna disposizione prevede che il permesso sia incompatibile con un'assenza prolungata e continuativa.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, i lavoratori in permesso sindacale, a differenza di quelli collocati in aspettativa, non hanno diritto al computo del periodo ai fini della carriera.
 
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