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QUELLE STRANE FIRME CHIESTE DA CERTE AZIENDE PDF Stampa E-mail
firma.jpgPuò succedere che il datore di lavoro chieda al dipendente di sottoscrivere una dichiarazione con cui il firmatario si impegna a rinunciare ad alcuni diritti. Per evitare abusi e amare sorprese esistono regole certe
Può accadere che un datore di lavoro chieda al dipendente di firmare una dichiarazione con cui il lavoratore afferma di aver ricevuto tutto quel che gli spettava, rinunciando a qualsiasi altra pretesa o rivendicazione. Cosa succede se il lavoratore sottoscrive tale dichiarazione?
La risposta è fornita dall’art. 2113 del codice Civile, che così recita: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi… non sono valide”. Partendo da questa premessa, cerchiamo di mettere a fuoco l’argomento. DIRITTI DEROGABILI E INDEROGABILI

I diritti di ogni lavoratore possono suddividersi in due grandi categorie: quelli inderogabili e quelli derogabili. Fra i primi (a cui non è possibile rinunciare, anche volendo) possiamo annoverare il diritto alla salute, alla retribuzione, alla sicurezza sul lavoro, alle ferie e così via. Fra i secondi possiamo includere i diritti di credito (aventi cioè un contenuto economico) purchè non facciano parte dei diritti inderogabili, come il diritto alla retribuzione minima prevista dai contratti collettivi.
La distinzione è importante perché spesso i dipendenti firmano delle dichiarazioni senza sapere se il contenuto delle medesime sia davvero vincolante oppure se il “pezzo di carta” sia tranquillamente cestinabile.

LA DIFFERENZA FRA RINUNCE E TRANSAZIONI
Queste dichiarazioni possono consistere in “rinunce” o in “transazioni”. Qual è la differenza?
Le prime sono dichiarazioni di volontà con cui un determinato soggetto decide di non esercitare più un diritto che gli spetta. Le seconde sono accordi con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o convengono di non dare inizio ad alcuna controversia.
Alla luce di quanto affermato, ad esempio, è evidente che la rinuncia al diritto di scioperare, anche se resa su carta bollata e con firma autenticata dal notaio, non avrebbe alcun valore legale, perché ci troveremmo di fronte ad un atto nullo. La forma, insomma, non muterebbe la sostanza.
Per quanto riguarda i diritti derogabili, il legislatore ha tuttavia dettato alcune disposizioni a tutela del lavoratore, per evitare che egli, come “parte debole” di un rapporto, possa essere indotto ad accettare situazioni svantaggiose per il timore di non fare carriera o di essere licenziato.

LE QUIETANZE LIBERATORIE
Innanzitutto occorre precisare che le cosiddette “quietanze liberatorie” o “quietanze a saldo” (dichiarazioni con cui, alla fine di ogni rapporto di lavoro, il dipendente afferma di aver ricevuto tutto quanto gli era dovuto) costituiscono, secondo la giurisprudenza, “una mera dichiarazione di scienza”. Ciò significa che la quietanza (o ricevuta) vale per la somma ricevuta, ma non per i diritti connessi.
Perché il legislatore ha operato questa scelta? Perché il dipendente può in tal modo avere subito la somma che il datore di lavoro è disposto a pagare, senza per questo dover rinunciare ad emolumenti ulteriori, previsti da norme derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Insomma, se io dichiaro di aver ricevuto diecimila euro e affermo che con tale pagamento non ho più alcun diritto nei confronti del datore di lavoro, la mia dichiarazione è valida per il denaro percepito ma non per l’impegno a non far valere i miei diritti. Quindi, se promuovo una causa, non potrò negare di aver ricevuto i diecimila euro, ma potrò sostenere – se è vero – che mi erano dovuti ventimila euro. In conclusione, la formula “…dichiara di esser totalmente soddisfatto e di null’altro avere a pretendere…” è una pura formalità, che non impedisce al dipendente di attivarsi per la tutela dei propri diritti.


L’ECCEZIONE ALLA REGOLA
Come tutte le regole, anche quella contenuta nell’art. 2113 c.c. (1° comma) ha la sua brava eccezione.
Lo stesso articolo, infatti, prevede all’ultimo comma che le rinunzie e le transazioni sono ammesse solo se contenute in accordi scritti stipulati ai sensi del Codice di Procedura Civile (articoli 409, 410 e 411). Quest’ultimo precisa che le intese con il lavoratore risultano valide solo se avvengono in sede sindacale o dinanzi a un funzionario della direzione provinciale del Lavoro.
Ciò significa - ad esempio - che se un dipendente, in azienda, firma un accordo con cui si impegna a non promuovere azioni legali in cambio di una certa somma, quell’impegno non ha alcun valore.
Se invece la trattativa si conclude presso la Direzione Provinciale del Lavoro o presso la sede di un sindacato, il verbale conclusivo ha piena efficacia ed il lavoratore, una volta che ha firmato, non può più avanzare pretese per lo stesso titolo.
 
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