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CASSAZIONE PENALE: UTILIZZABILI LE VIDEORIPRESE DEL LAVORATORE CHE RUBA |
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 Sulla utilizzabilità a fini penali delle videoriprese effettuate con telecamera installata all’interno di un bar dal datore di lavoro per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera, la Cassazione ha stabilito che "gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l’accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuosi da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato”.
La Cassazione ha ricordato che è stata riconosciuta
la legittimità in sede civile dei cosiddetti “controlli difensivi”:
“Ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per
il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dall’art.
4 L. n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi
(direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono
ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della norma sopra
citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del
lavoratore” (Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED
rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il
controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative).
In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale
non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei
lavoratori".
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 1° giugno 2010,
n.20722: Videoripresa lavoratore - Utilizzabilità - Limiti)
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