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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA-MILANO - 11 agosto 2009 numero 4581
1- Il concetto giuridico di "mobbing" allude ad una condotta del datore di lavoro sistematica nel tempo e finalizzata all'emarginazione del lavoratore, che assume le caratteristiche di una persecuzione. L'illecito si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti, a prescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto (Cassazione Civile, Sezione lavoro, 6 marzo 2006 numero 4774). La sussistenza di una simile situazione deve essere desunta attraverso una complessiva analisi del quadro in cui si esplica la prestazione del lavoratore: elementi identificativi di una situazione mobbizzante sono la reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari o la sottrazione di vantaggi precedentemente attribuiti; tali elementi devono presentarsi con carattere di ripetitività, sulla base di un intento sistematicamente perseguito da parte del datore di lavoro al fine di creare una situazione di sofferenza nel dipendente (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, 25 giugno 2004 numero 6254; Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sezione Prima, 21 luglio 2006, numero 1844). Ciò che quindi qualifica il mobbing é il nesso che lega i diversi atti e comportamenti del datore di lavoro, i quali in tanto raggiungono tale soglia in quanto si dimostrino legati da un disegno unitario finalizzato a vessare il lavoratore e a distruggerne la personalità e la figura professionale.
2- Il tratto strutturante del mobbing - tale da attrarre nell'area della
fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati
nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro -
è la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte
del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore
dalla struttura organizzativa. Consegue, in ordine all'onere della prova
da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta
mobizzante, che quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con
una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che
rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il
dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali,
fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, 14 dicembre 2006,
numero 14604).
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