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TEST SULL’ALCOL:PER IL PRELIEVO NON SERVE IL CONSENSO |
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 Per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza “sono utilizzabili, nei confronti dell’imputato, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di Pronto Soccorso, durante il ricovero” seguito all’incidente stradale.La mancanza di consenso è assolutamente “irrilevante”. La quarta sezione penale dellaCassazione (sentenza n. 22840, depositata il 3 Luglio scorso) ha ribadito il principio stabilito nella decisione n. 37442/2003, ormai forte di una consistente giurisprudenza, e respingendo il ricorso di un uomo, condannato dal Giudice di Pace di Como per guida in stato di ebrezza a una ammenda di 1300 euro e alla sospensione della patente per 45m giorni.
Il legale ha ripetuto davanti alla Suprema Corte quanto già contestato
in primo grado: l’utilizzabilità dell’esito del test alcoolemico
effettuato in Pronto Soccorso, perché non dispostondalla Polizia
Municipale intervenuta sul luogo del sinistro ( che poteva eventualmente
ordinare soltanto l’analisi col l’etilometro) e perché effettuato senza
il consenso dell’interessato. La Cassazione, però è stata ferrea ed ha
ricordato che i risultati del prelievo ematico eseguito durante il
ricovero in ospedale possono ben essere usati, “trattandosi di elementi
di prova acquisiti attraverso la documentazione medica (cartella
clinica, reperti di laboratorio) e restando irrilevante, a questi fi ni,
la mancanza del consenso”
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