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spetta anche nel caso il lavoratore stia rientrando al proprio domicilio. E non solo alla propria residenza. E il fatto che il lavoratore conviva con un’altra persona non puo’ certo rappresentare una discriminante nei confronti delle “famiglie di fatto”. A stabilirlo e’una sentenza della Cassazione: infatti e’ stato accolto il ricorso di un lavoratore al quale l’INAIL aveva negato l’indennizzo per un incidente sul tragitto casa-lavoro adducendo la circostanza che l’abitazione era quella della fidanzata-convivente e non quella di una famiglia tradizionale alla quale era legato dai “doveri familiari”.Questa discriminazione, per i supremi giudici, non e’ possibile perche’ altrimenti un lavoratore non sposato e con una famiglia di fatto sarebbe penalizzato in caso di infortunio– e “cio’ in aperto contrasto con la Costituzione che tutela non solo i diritti della famiglia costituita, ma a nche quelli della famiglia in formazione”.
In particolare,i supremi giudici della sezione Lavoro hanno dato pieno
accoglimento alle ragionidi un dipendente di un albergo termale del
Veneto, che aveva comunicatoal datore di lavoro di aver eletto a propria
dimora l’abitazione della fidanzata, situata a venti km dall’Hotel. Una
sera, rientrando a casa dopo l’ultimo turno di servizio, l’uomo ebbe un
gravissimo incidente stradale con postumi d’invalidita’ sino all’80%.
Per questo chiese all’INAIL di corrispondergli una pensione, visto che
si trattava,a suo giudizio,di un incidente in itinere e come tale
indennizzabile poiche’ avvenuto per motivi legali allo svolgimento di
attivita’ professionale. Tra questi infatti si annoverano anche gli
spostamenti abituali tra il luogo di lavoro e il domicilio dei
dipendenti. Ma sia in primo che in secondo grado, prima il pretore e poi
il tribunale, rigettarono la sua domanda di ottenere una rendita
dall’INAIL sostenendo che la scelta di andare dalla fidanzata era stata
compiuta solo per”soddisfare necessita’ personaliche non possono
considerarsi connesse alla prestazione lavorativa”. Rilevavano inoltre i
giudici di merito che l’uomo, dal momento che non era sposato, non
poteva nemmeno invocare il principio costituzionale ispirato alla tutela
della famiglia del lavoratore. Ma l’uomo ha poi fatto ricorso in
Cassazione osservando che “contro ogni principio di ragionevolezza i
giudici hanno ritenuto che per essere ammesso alla tutela assicurativa
il lavoratore vrebbe dovuto recarsi presso la propria famiglia
d’origine, e quindi presso il luogo di residenza”. In questo modo
finendo con “penalizzare il lavoratore non sposato, e con una famiglia
di fatto, il quale verrebbe a perdere ogni tutela con riferimento
all’infortunioad itinere”.
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