IL BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE E LA SUPERPERFORMANCE
Il bonus annuale delle eccellenze e la superperformance nell’art 21 del D.lgs n°150 del 2009. Gli istituti di premialità nella riforma Brunetta.
di Maurizio Danza -Arbitro Pubblico Impiego Lazio
E’ ben noto come il capo II del titolo III del d. lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, «Merito e premi», sia dedicato agli strumenti di premialità e cioè all’insieme di quegli istituti funzionali all’attuazione del nuovo sistema di valutazione del merito, secondo il ciclo della performance. Per quanto concerne il bonus annuale delle eccellenze la cui fonte normativa è l’art 21 del D.lgs n°150/2009 , emergono subito talune peculiarità. A ben vedere la prima caratteristica è che tale istituto è certamente di applicazione eventuale: infatti detto strumento potrà funzionare solo se, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, saranno destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro .
La seconda caratteristica, questa di natura sostanziale ed anche essa
evincibile dalla disposizione del comma 3 bis dell’art. 45 del d. lgs.
n. 165/2001 , è che detto strumento è finalizzato a premiare il
miglioramento della performance e non solo il merito. Appare chiaro
quindi che la norma intenda riferirsi a quel concetto di
«superperformance», da intendersi come conseguimento di un obiettivo
superiore rispetto a quello assegnato secondo i parametri deducibili
dalle fasi del ciclo della performance. Ed infatti, a ben vedere,
condicio sine qua non dell’attribuzione del relativo riconoscimento
economico è in primo luogo il collocamento nel livello più alto della
graduatoria delle valutazioni individuali. Ulteriore elemento di
selezione è la previsione dell’attribuzione ad una percentuale, non
superiore al cinque per cento, dei dirigenti e del personale non
dirigenziale. Anche in relazione all’ammontare lo strumento presenta
aspetti suoi specifici, tenendo conto di più parametri di riferimento;
ed infatti a tal proposito, la norma demanda alla contrattazione
nazionale la determinazione del premio, che quindi potrà variare sia in
funzione delle risorse messe a disposizione in sede di rinnovo
contrattuale che delle decisioni della contrattazione collettiva dei
singoli comparti. Per tali ragioni certamente si verificherà una diversa
determinazione del bonus a seconda del comparto di appartenenza del
dirigente o del dipendente pubblico. In tale filone ulteriormente
derogatorio va collocato il quadro delle Autonomie Locali e dei servizi
sanitari nazionali che, in riferimento specifico a tale istituto, dovrà
adattare lo strumento del bonus alla specificità dei propri ordinamenti .
Di particolare rilievo poi il c. 3 dell’art. 21 che, nel prevedere un
«diritto di opzione», con conseguente divieto del cumulo del bonus con
il premio annuale dell’innovazione e con l’accesso a percorsi di alta
formazione e di crescita professionale, sembrerebbe in realtà far venir
meno la sua natura di istituto di premialità a prevalenza di merito. Ed
infatti il dipendente (o il dirigente), che nel corso della sua attività
lavorativa dovesse realizzare un’innovazione del tutto sganciata dal
sistema di misurazione della performance, si vedrà costretto a
rinunciare al bonus annuale delle eccellenze, invece specificatamente
collegato al conseguimento di un proprio risultato individuale.La norma
infine si caratterizza anche per aver previsto un termine entro il quale
provvedere all’assegnazione di detto bonus a favore del personale
individuato, atteso che espressamente prevede l’attribuzione del
medesimo entro il mese di aprile dell’anno successivo rispetto a quello
di conclusione del processo di performance, legato alla nota relazione
sulla performance di tipo annuale e a consuntivo di cui all’art. 10 c.1
lett. b del d.lgs. n. 150 da adottare entro il 30 giugno. Infine va
aggiunto che, pur nel silenzio della disposizione relativa al bonus,
appare evidente ipotizzare che anche l’attribuzione del bonus annuale
delle eccellenze sia condizionato alla validazione della relazione sulla
performance suindicata, di competenza degli organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui all’art. 14 del decreto di riforma.