 Nella Gazzetta Ufficiale n° 254 del 31 ottobre 2009 serie generale è stato pubblicato il DLGS n° 150 del 27 ottobre 2009 ( la c.d Riforma Brunetta) che avrebbe lo scopo di parificare il sistema di gestione del rapporto di lavoro pubblico a quello privato. Ed in particolare introduce il criterio della meritocrazia. Quello di cui mi occuperò in sintesi sarà di esplicare il nuovo sistema sanzionatorio , che dal 15 novembre 2009 è in vigore, nell´ambito del comparto scuola.
Prima di entrare nel merito della c.d Riforma Brunetta è necessario ricordare alcuni principi.
La libertà di insegnamento
"L´arte e la scienza sono libere e libero ne è l´insegnamento" art. 33
della Costituzione. L´ articolo 13 della Carta Europea dei Diritti
dell´uomo prevede che le arti e la ricerca scientifica sono libere. La
libertà accademica è rispettata. Il Testo unico della Scuola prevede che
"... ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa ... come
libera espressione culturale del docente. L´esercizio di tale libertà è
diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni
culturali, la piena formazione della personalità degli alunni" ."Le
amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l´autonomia professionale nello svolgimento dell´attività didattica,
scientifica e di ricerca" ("Gestione delle risorse umane" art. 7 DLgs
165/2001). Su tale questione non sono possibili mediazioni, perchè la
libertà di insegnamento, quella reale, garantita dall´art. 33 della
Costituzione, è in tutta evidenza di natura individuale: il titolare
della libertà è il singolo docente il quale, in piena autonomia, proprio
perché libero, decide le modalità E’ evidente che, nei testi citati, la
libertà di insegnamento corrisponde all’ autonomia del singolo docente,
che nelle sue scelte e nei suoi indirizzi didattici raccorda la libertà
del suo pensiero e della cultura che professa alle “ norme generali
sull’istruzione ” .L´articolo 395 del dlgs.297 del 1994 prevede che la
funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di
trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di
impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della loro personalità. I docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario
di insegnamento,espletano le altre attività connesse con la funzione
docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività
didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.
Il ruolo rivestito dai docenti è di grande responsabilità sociale ,
perchè contribuire alla formazione e alla "educazione" dell´individuo è
un qualcosa di determinante per la formazione della coscienza critica e
sociale della persona. E´ del tutto evidente che creare un sistema di
norme e di burocratizzazione , come quello posto in essere dalla c.d.
riforma Brunetta, ha il mero scopo di inibire tale libertà di
insegnamento e di limitarne la piena esplicazione.
Tale Riforma, se così la si può definire, è pessima per varie ragioni,
sia perchè introduce ex lege il principio della meritocrazia , sia
perchè è stata forgiata con un fretta tale da rendere difficile la
interpretazione delle norme da applicarsi in particolare per il
personale docente in tema di sanzioni disciplinari. Ma l´elemento che
dovrà fare riflettere tutti è che si è consolidato il principio della
non differenziazione tra il soggetto accusatore e giudicante ovvero
l´amministrazione Pubblica accusa il suo personale e la stessa
Amministrazione provvede a giudicarlo. Ciò è quello che di norma si
verifica da decenni nel settore privato del lavoro , ed è un ulteriore
ravvicinamento del lavoro "pubblico" al lavoro "privato". Ma la cosa più
preoccupante è data dal fatto che il vero datore di lavoro non è più lo
Stato ma chi usufruisce del servizio scolastico ovvero gli studenti ed i
genitori. Questo principio non è scritto espressamente ma lo si ricava
da vari elementi che mineranno sempre di più la libertà di insegnamento
come sopra esplicata.
La Riforma Brunetta
Il Titolo IV Nuove norme generali sull´ ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche al capo V, tratta la
questione inerente le sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti pubblici. In particolare l´articolo 69 del detto decreto
legislativo introduce l´articolo 55 bis e seguenti al dlgs 165 del 2001
che è una sorta di Testo unico per i dipendenti della Pubblica
Amministrazione in tema di disciplina del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne la Scuola occorre specificare che vengono abrogati
gli articoli dal 502 al 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 ( Testo Unico Scuola); PARTE III - PERSONALE TITOLO I - PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO CAPO IV - Disciplina Sezione I
- Sanzioni disciplinari. Per il personale docente, grazie al rinvio (
ancora operativo per tale parte normativa) della legge al contratto in
essere, (le cui disposizioni possono considerarsi sopravvissute) si
considerano ancora vigenti gli artt. da 492 a 501 del D.Lgs 297/94, per
le altre sanzioni previste dal presente decreto quale la sospensione dal
servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni lo stesso dlgs è
applicabile tramite interpretazione che si ricava dal dettato normativo
in essere, invece non è applicabile la sanzione del richiamo verbale
poichè per il personale docente tale fattispecie non è prevista.
Discorso diverso per il personale ATA poichè le sanzioni considerate
sono in linea di massima già disciplinate dagli artt.92 e 93 , 95del
ccnl comparto scuola vigente.
Occorre precisare, come esplicato dalla Circolare numero 9 del Ministero
Pubblica Funzione che la nuova disciplina procedurale si applica a
tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi
dell´Amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere
l´azione disciplinare acquisiscono la notizia dell´infrazione dopo il 16
novembre 2009.
Ciò che voglio evidenziare prima di dare seguito alla nuova disciplina
in tema di procedimento disciplinare è il seguente articolo del DLGS n°
150 del 27 ottobre 2009, articolo 55 sexies comma 3( come aggiunto all´
articolo 55 del dgl 165 del 2001) : Il mancato esercizio o la decadenza
dell´azione disciplinare, dovuti all´omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a
valutazioni sull´insussistenza dell´illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e
palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili
aventi qualifica dirigenziale, l´applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravita´ dell´infrazione non
perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili con il licenziamento, ed altresi´ la mancata attribuzione
della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante
per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti
non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo. A ciò si deve
aggiungere anche la decurtazione della retribuzione c.d. di risultato,
sempre del Dirigente che "non vigila" o non sanzioni i suoi
dipendenti... Quindi il Dirigente che non ponga in essere un
comportamento "collaborativo " con l´Amministrazione di appartenenza od
ometta l´avvio di un procedimento disciplinare rischia delle gravi
ricadute...detto in parole povere è una forma di scriminante per
incrementare l´accanimento e la persecuzione nei confronti del personale
scolastico.
Si deve evidenziare che il nuovo sistema sanzionatorio tramite una
lettura incrociata tra l´articolo 1339 del cc e 1419 cc secondo comma è
un sistema c.d. imperativo ovvero è inserito di diritto all´interno
delle fattispecie ivi previste dal ccnl comparto scuola e quindi
inderogabili da parte dello stesso ccnl applicato.
Premesso ciò, entriamo nello specifico dell´articolo 69 del dlgs.150 del
2009 ove si evidenzia quanto segue:
Per le infrazioni di minore gravita´, per le quali e´ prevista
l´irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu´
di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della
struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni
del comma 2. Ovvero Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della
struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o
di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna
delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1( sanzioni che vanno dal
rimprovero verbale ma inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di dieci giorni), primo periodo,
senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto
l´addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa, con l´eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell´associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il
termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi,
puo´ inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l´esercizio della sua difesa. Dopo l´espletamento dell´eventuale
ulteriore attivita´ istruttoria, il responsabile della struttura
conclude il procedimento, con l´atto di archiviazione o di irrogazione
della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell´addebito.
In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa,
per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento e´ prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo´ essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l´amministrazione, la decadenza dall´azione disciplinare
ovvero, per il dipendente, dall´esercizio del diritto di difesa.
L´elemento particolare è dato dal fatto che per i docenti non è prevista
la sanzione del richiamo verbale, al contrario dei dipendenti ATA .
Quindi, detto brevemente, le principali novità, declinate per il
personale docente e ATA delle scuole sono:( nota dell´ Ufficio
Scolastico Regionale dell´Umbria n° di protocollo AOODRUM 6927/C2 -
Direzione Generale- del 3 dicembre 2009 che si reputa condivisibile)
• - competenza del dirigente scolastico: per sanzioni che vanno dal
rimprovero verbale( solo per personale ATA rimprovero verbale , per i
docenti la sanzione minima è il richiamo scritto) alla sospensione dal
servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
• - competenza dell´Ufficio per i procedimenti disciplinari", che, come
prevede la norma, ciascuna Amministrazione dovrà individuare, per i casi
di maggiore gravità. ( al momento , dal mio punto di vista, tale
competenza salvo diversa indicazione è dell´ufficio contenzioso dell´USR
di appartenenza salvo delega espressa e formale a favore dell´USP
sempre di appartenenza)
Fasi Procedimentali
Circa le "fasi" del procedimento disciplinare (cfr i primi due commi del
nuovo art. 55bis del D.Lgs. n. 165/2001) si riassumono in modo
sintetico, limitatamente alle infrazioni punibili dal dirigente
scolastico, le principali innovazioni:
* dal momento della "notizia" del comportamento punibile, il dirigente
scolastico, entro il termine tassativo di 20 giorni, contesta per
iscritto l´addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa, con un preavviso di almeno 10 giorni; nel contraddittorio il
dipendente può farsi assistere da un legale o da un sindacalista;
* entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta, oppure, in caso di grave
ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine;
* il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione
dell´addebito, con l´archiviazione o con l´irrogazione della sanzione; -
se il rinvio chiesto dal dipendente, qualora accordato sussistendone i
motivi, è superiore a 10 giorni, il termine per la conclusione del
procedimento è prolungato in misura corrispondente; il differimento del
termine può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento;
* la violazione dei termini stabiliti comporta, la decadenza dall´azione
disciplinare, con responsabilità disciplinare del dirigente se questi
abbia commesso omissioni o ritardi; per il dipendente, comporta la
decadenza dall´esercizio del diritto di difesa;
* per sanzioni superiori a quelle irrogabili dal dirigente scolastico
provvede l’USP dell’ambito territoriale di riferimento, mediante le
identiche procedure.
Non sono più previsti, per il personale docente i pareri obbligatori
degli organi collegiali che caratterizzavano la precedente modalità
procedurale; mentre per il personale ATA vi è una sostanziale conferma,
fatta eccezione dei termini che risultano abbreviati.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu´ gravi di quelle
indicate nel primo periodo( sanzioni che prevedono come minimo la
sospensione dal servizio e più di dieci giorni di decurtazione della
retribuzione), il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Il comma 4 sul punto prevede testualmente che
ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l´ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il predetto
ufficio contesta l´addebito al dipendente, lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento
secondo quanto previsto nel comma 2( ovvero contestare per iscritto
l´addebito entro 20 giorni da quando si ha notizia di comportamenti
sanzionabili, ed entro 60 giorni deve concludersi il procedimento salvo
proroga non inferiore al tempo del differimento per impedimento del
dipendente a formulare le proprie difese ), se la sanzione da applicare
e´ piu´ grave della sospensione dal servizio con decurtazione di almeno
giorni 10 della retribuzione,con applicazione di termini pari al doppio
di quelli ivi stabiliti e salva l´eventuale sospensione ai sensi
dell´articolo 55-ter( che verrà trattato successivamente). Il termine
per la contestazione dell´addebito decorre dalla data di ricezione degli
atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale
l´ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell´infrazione, mentre la
decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta
comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell´infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui
al presente comma comporta, per l´amministrazione, la decadenza
dall´azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall´esercizio del
diritto di difesa. Quindi si deduce che alle infrazioni per le quali e´
previsto il rimprovero verbale(solo per il personale ATA ) si applica la
disciplina stabilita dal contratto collettivo ovvero articolo 93 primo
comma CCNL del 2007)
Per quanto riguarda invece la questione della reggenza dell´Istituto
Scolastico da parte di soggetto incaricato che non abbia qualifica
dirigenziale si desume che: nei confronti del personale ATA può essere
irrogata la sanzione del rimprovero verbale, le altre sanzioni invece
devono essere irrogate dall´ufficio competente dell´USP o dell´USR; nei
confronti del personale docente invece l´incaricato non avente qualifica
dirigenziale non può irrogare alcuna sanzione rilevato che il richiamo
verbale non è previsto per il personale docente. Quindi, in tale caso le
sanzioni, a partire dal richiamo scritto devono essere applicate da
parte dell´ufficio competente dell´USP o dell´USR.
Occorre rilevare che il responsabile della struttura, se non ha
qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e´ piu´ grave
di quelle della sospensione con decurtazione di 10 giorni della
retribuzione, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del
fatto, all´ufficio individuato ut supra dandone contestuale
comunicazione all´interessato.
Competenza (nota dell´ Ufficio Scolastico Regionale dell´Umbria n° di
protocollo AOODRUM 6927/C2 - Direzione Generale- del 3 dicembre 2009 che
si reputa condivisibile)
I criteri per definire la gravità della sanzione (e quindi la competenza
ad irrogare la sanzione) non presentano particolari difficoltà.
Infatti, per le infrazioni disciplinari e sanzioni previste dal
contratto per il personale ATA è di facile lettura la fattispecie di cui
all’art 93 del CCNL che, nelle sanzioni previste dalla lettere a) , b),
c), d) determina la competenza del dirigente scolastico, mentre nelle
sanzioni previste dalle lettere e) ed f) determina la competenza
dell’USP.
Per il personale docente, grazie al rinvio ( ancora operativo per tale
parte normativa) della legge al contratto in essere, (le cui
disposizioni possono considerarsi sopravvissute) si considerano ancora
vigenti gli artt. da 492 a 501 del D.Lgs 297/94. Tali articoli non
prevedono la differenza " fino a 10 giorni e superiori a 10 giorni,
(come per il personale ATA) perché l’art 494 prevede genericamente la "
sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese". In questo
caso si consigliano le SS.LL. di predeterminare la tipologia della
sanzione (se superiore o inferiore a 10 gg - in relazione alla gravità
del comportamento) e trattare di conseguenza il procedimento,
direttamente o rimetterlo al competente USP.
Comunicazione procedimento disciplinare
Il comma 5 del presente articolo prevede che ogni comunicazione al
dipendente, nell´ambito del procedimento disciplinare, e´ effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per
le comunicazioni successive alla contestazione dell´addebito, il
dipendente puo´ indicare, altresi´, un numero di fax, di cui egli o il
suo procuratore abbia la disponibilita´. In alternativa all´uso della
posta elettronica certificata o del fax ed altresi´ della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. E´ esclusa l´applicazione di termini
diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
Istruttoria
Nel comma 6 si evince in particolare che nel corso dell´istruttoria, il
capo della struttura o l´ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti
rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita´
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne´ il
differimento dei relativi termini Il termine per la contestazione
dell´addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l´ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell´infrazione, mentre la decorrenza del termine per
la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di
prima acquisizione della notizia dell´infrazione, anche se avvenuta da
parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La
violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l´amministrazione, la decadenza dall´azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall´esercizio del diritto di difesa.
Nel comma 7 si legge che il lavoratore dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell´incolpato o ad
una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in
corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall´autorita´ disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o
reticenti, e´ soggetto all´applicazione, da parte dell´amministrazione
di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita´
dell´illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici
giorni.
Trasferimento dipendente , dimissioni dipendente e procedimento
disciplinare
Nel comma 8 che si rileva che in caso di trasferimento del dipendente, a
qualunque titolo, in un´altra amministrazione pubblica, il procedimento
disciplinare e´ avviato o concluso o la sanzione e´ applicata presso
quest´ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell´addebito o
per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. Il
comma 9, rileva che in caso di dimissioni del dipendente, se per
l´infrazione commessa e´ prevista la sanzione del licenziamento o se
comunque e´ stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il
procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni
del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai
fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
In caso di dimissioni del dipendente, se per l´infrazione commessa e´
prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e´ stata disposta
la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha
egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le
determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Procedimento disciplinare e penale
L´articolo 69 introduce anche l´articolo 55 ter all´articolo 55 del dlgs
165 del 2001. Tale articolo disciplina i rapporti fra il procedimento
disciplinare ed il procedimento penale.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l´autorita´ giudiziaria, e´
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravita´, di cui all´articolo 55-bis, comma 1 (
infrazioni per le quali e´ prevista l´irrogazione di sanzioni superiori
al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per piu´ di dieci giorni), non e´ ammessa
la sospensione del procedimento.
Per le infrazioni di maggiore gravita´, di cui all´articolo 55-bis,
comma 1 ( sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di dieci giorni), l´ufficio
competente, nei casi di particolare complessita´ dell´accertamento del
fatto addebitato al dipendente e quando all´esito dell´istruttoria non
dispone di elementi sufficienti a motivare l´irrogazione della sanzione,
puo´ sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello
penale, salva la possibilita´ di adottare la sospensione o altri
strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l´irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale
viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha
commesso, l´autorita´ competente, ad istanza di parte da proporsi entro
il termine di decadenza di sei mesi dall´irrevocabilita´ della pronuncia
penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l´atto conclusivo in relazione all´esito del giudizio
penale. Quindi in tale caso l´amministrazione non si attiva di ufficio
ma solo tramite istanza di parte.
3. Invece , Se il procedimento disciplinare si conclude con
l´archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di
condanna, l´autorita´ competente riapre il procedimento disciplinare per
adeguare le determinazioni conclusive all´esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e´ riaperto, altresi´, se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente
in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne
e´ stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e´,
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all´amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell´istanza di riapertura ed e´
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La
ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell´addebito da parte dell´autorita´ disciplinare
competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto
nell´articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l´autorita´ procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o
riaperto, applica le disposizioni dell´articolo 653, commi 1 ed 1-bis,
del codice di procedura penale. 1 bis. Tale articolo del codice di
procedura penale riguarda la efficacia della sentenza penale nel
giudizio disciplinare.
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche autorità quanto all´accertamento che il fatto non sussiste o
non costituisce illecito penale ovvero che l´imputato non lo ha
commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche autorità quanto all´accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all´affermazione che l´imputato lo ha
commesso.
Licenziamento
L´articolo 55 quater invece tratta la questione del licenziamento
disciplinare.
Si ricorda che il solo organo competente ad irrogare il licenziamento è
l´ufficio contenzioso o dell´USR o dell´USP solo se delegato
espressamente e formalmente da parte dell´USR. Il Dirigente Scolastico
non è competente per attuare il licenziamento.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in
tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e
salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l´alterazione
dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita´
fraudolente, ovvero giustificazione dell´assenza dal servizio mediante
una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell´arco di un biennio o
comunque per piu´ di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall´amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall´amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita´ documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell´instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera;
e) reiterazione nell´ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell´onore e della
dignita´ personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e´ prevista
l´interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l´estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e´ disposto, altresi´, nel caso
di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, per la quale l´amministrazione di appartenenza
formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e´
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell´amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all´articolo 54.( codici che di norma dovrebbero essere consegnati
al lavoratore al momento dell´assunzione, ma si reputa idonea anche la
mera pubblicazione nel sito internet del Ministero della Istruzione,
dell´Usp o USR di appartenenza)
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e´ senza preavviso.
Per quanto concerne il licenziamento connesso al caso di prestazione
lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio,
per la quale l´amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di
insufficiente rendimento e questo e´ dovuto alla reiterata violazione
degli obblighi concernenti la prestazione stessa è importante
sottolineare che l´articolo 74 del dlgs 150 del 2009 prevede che la
costituzione dell´ organismo indipendente di valutazione della
performance resta comunque esclusa nell´ambito del sistema scolastico e
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Quindi, ad
oggi tale fattispecie di licenziamento risulterebbe difficilmente
applicabile....nel sistema scolastico anche perchè contrasterebbe
gravemente con l´articolo 33 della Costituzione in tema di libertà di
insegnamento...
False attestazioni o certificazioni
Viene introdotto anche l´Art. 55-quinquies che disciplina la questione
inerente le False attestazioni o certificazioni. - 1. Fermo quanto
previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l´alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalita´ fraudolente, ovvero giustifica l´assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno
stato di malattia e´ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al
medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita´
penale e disciplinare e le relative sanzioni, e´ obbligato a risarcire
il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonche´ il danno all´immagine subiti dall´amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per
il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall´albo ed altresi´, se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il
medico, in relazione all´assenza dal servizio, rilascia certificazioni
che attestano dati clinici non direttamente constatati ne´
oggettivamente documentati.
Responsabilità disciplinare e condotte pregiudizievoli per
l´amministrazione
L´Art. 55-sexies invece riguarda la questione inerente la
responsabilita´ disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l´amministrazione e limitazione della responsabilita´ per l´esercizio
dell´azione disciplinare. -
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell´amministrazione di appartenenza o dai codici
di comportamento di cui all´articolo 54, comporta l´applicazione nei
suoi confronti, ove gia´ non ricorrano i presupposti per l´applicazione
di un´altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione all´entita´ del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona
grave danno al normale funzionamento dell´ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall´amministrazione
ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e´ collocato
in disponibilita´, all´esito del procedimento disciplinare che accerta
tale responsabilita´, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni
di cui all´articolo 33, comma 8, e all´articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4.(
norme che disciplinano il rapporto del personale in disponibilità )
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell´azione disciplinare, dovuti
all´omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull´insussistenza
dell´illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,
l´applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravita´
dell´infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresi´
la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la
predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita´ civile eventualmente configurabile a carico del
dirigente in relazione a profili di illiceita´ nelle determinazioni
concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e´ limitata, in
conformita´ ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Le assenze e procedimenti disciplinari
L´Art. 55-septies riguarda la disciplina inerente i controlli sulle
assenze. -
1. Nell´ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell´anno solare l´assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e´
inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all´Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalita´ stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall´articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall´articolo 1, comma 810, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e´ immediatamente
inoltrata, con le medesime modalita´, all´amministrazione interessata.
5. L´Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce
orarie di reperibilita´ del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l´innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche´
il dirigente eventualmente preposto all´amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l´osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell´interesse della funzionalita´ dell´ufficio, le
condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni
degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Le nuove fasce orarie per malattia:
approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che determina le fasce orarie
di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia. Tali fasce sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18, compresi i giorni non lavorativi e festivi. Sono
esclusi dall´obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i
dipendenti per i quali l´assenza è dovuta a patologie gravi che
richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le
quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici
sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono
esclusi inoltre i dipendenti nei confronti dei quali è stata già
effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel
certificato. Il decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2010.
La inidoneità al lavoro
L´ Art. 55-octies invece tratta la questione inerente la permanente
inidoneita´ psicofisica.
- 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita´ psicofisica al
servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all´articolo 2, comma 2, l´amministrazione puo´ risolvere il rapporto di
lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell´articolo 17, comma
1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati,
per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche´ degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell´idoneita´ al servizio,
anche ad iniziativa dell´Amministrazione;
b) la possibilita´ per l´amministrazione, nei casi di pericolo per
l´incolumita´ del dipendente interessato nonche´ per la sicurezza degli
altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell´effettuazione della
visita di idoneita´, nonche´ nel caso di mancata presentazione del
dipendente alla visita di idoneita´, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione
di cui alla lettera b), nonche´ il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti definitivi adottati dall´amministrazione in seguito
all´effettuazione della visita di idoneita´;
d) la possibilita´, per l´amministrazione, di risolvere il rapporto di
lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneita´.
Il cartellino di riconoscimento
L´Art. 55-novies tratta della identificazione del personale a contatto
con il pubblico. -
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita´ a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio
nominativo mediante l´uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro. ( tale norma entra in vigore
dalla metà del mese di febbraio del 2010) E´ probabile che tale norma
troverà applicazione per il personale ATA la vedo difficilmente
applicabile per il personale docente.
2. Dall´obbligo di cui al comma 1 e´ escluso il personale individuato da
ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in
relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu´ decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l´innovazione, su proposta del Ministro competente
ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non
statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
di Conferenza Stato-citta´ ed autonomie locali.».
Impugnazioni
Infine la sanzione disciplinare eventualmente comminata, può essere
impugnata con il ricorso al Giudice Ordinario, previo esperimento del
tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale di Lavoro
considerata, nonché con le altre modalità. A tale riguardo si sottolinea
che la novellata disciplina prevede che " La contrattazione collettiva
non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria,fuori
dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non
superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque
prima dell’irrogazione della sanzione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione."(nota dell´
Ufficio Scolastico Regionale dell´Umbria n° di protocollo AOODRUM
6927/C2 - Direzione Generale- del 3 dicembre 2009)
L´arbitrato è abrogato
Occorre specificare che dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,ovvero dal 16 novembre 2009, non e´ ammessa, a pena di nullita´,
l´impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di
disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari
pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono definiti, a pena di nullita´ degli atti, entro il
termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.
Effetti di alcune abrogazioni
Abrogazione Art. 503 - Sospensione dall´insegnamento o dall´ufficio e
destituzione
L´organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il
proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito
il parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della
scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale
appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del principio
costituzionale della libertà di insegnamento. Il predetto parere è reso
nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della
richiesta, prorogabile di trenta giorni per l´effettuazione di ulteriori
e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso
inutilmente tale termine, l´amministrazione può procedere all´adozione
del provvedimento.
Con l´abrogazione di tale articolo viene meno una forma di garanzia
procedimentale a tutela della classe docente rappresentata dalla
formulazione del parere obbligatorio del Consiglio di Disciplina in caso
di procedimento avente ad oggetto la sospensione dall´insegnamento o
dall´ufficio e destituzione. Gli effetti ? Già da qualche tempo si tende
a constestare la metodologia di insegnamento del docente, il contenuto
delle "lezioni" ovvero tutto ciò che è garantito dalla Costituzione
articolo 33 in particolar modo. Con l´abrogazione di tale articolo il
docente non dovrà stupirsi se vedrà incrementate le constestazioni che
intaccano la libertà di insegnamento,( dato che verrà meno un importante
strumento di controllo) poichè questa libertà deve essere sacrificata
nel nome della privatizzazione del pubblico impiego, e soprattutto per
impedire che possano formarsi libere menti pensanti...e critiche verso
il SISTEMA!
Abrogazione Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all´articolo 501 è
adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il
personale della scuola materna, elementare e media o sentito il
consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica
istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale,
sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a
ruoli nazionali.
L´abrogazione di tale articolo credo sia un mero errore materiale.
Altrimenti non avrebbe senso tenere in piedi la struttura dell´articolo
501 che riguarda la riabilitazione, quindi implicitamente non credo
possa essere intaccato il sistema della recidiva. Ritengo che l´organo
competente a cui debba essere inoltrata la istanza di riabilitazione sia
lo stesso che ha emanato la sanzione disciplinare.
Abrogazione Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto
di condanna penale
1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto
dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti
dal dirigente preposto all´ufficio scolastico regionale.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal
Ministero della pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare
può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente
scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all´ufficio
scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente
comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente
preposto all´ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da
parte del dirigente preposto all´ufficio scolastico regionale, entro il
termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione
cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento
di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di
conferma da parte dello stesso dirigente preposto all´ufficio scolastico
regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della
sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici,
il provvedimento è revocato di diritto.
5. La sospensione è disposta immediatamente d´ufficio nei casi di cui
all´art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione
così disposta cessa quando nei confronti dell´interessato venga emessa
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della
misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio.
L´organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del
comma 2. (articolo così modificato dall´art. 2, della Legge 176/07)
L´abrogazione di tale articolo provoca una strana situazione. Ovvero,
non potrà essere disposta la sospensione ivi prevista nel caso si
verifichino situazioni che vedono il soggetto interessato coinvolto in
fattispecie criminose come associazione di tipo mafioso, concussione,
corruzione, peculato ecc. E´ anche questa una svista?
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