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PREMIO DI OCCUPAZIONE PER L’ANNO 2010 |
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 Con decreto interministeriale sono state definite le modalità con cui i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
Il premio di occupazione, finalizzato ad incentivare la valorizzazione dei lavoratori stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito nella legge_102_2009, ed è sperimentale per gli anni 2009 e 2010.
I progetti possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento, e riguardano:
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà
lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga
Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei
progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve
sottoscrivere specifico accordo con il ministero lavoro e, dove
previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo
agli ammortizzatori sociali.
Il progetto di formazione o riqualificazione professionale elaborato dal
datore di lavoro deve prevedere in modo dettagliato contenuto, durata
della formazione e modalità di svolgimento.
Per quanto riguarda la retribuzione, al lavoratore utilizzato nei
progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo
retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il
trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione
originaria.
L’INPS provvede a accantonare per ciascuno dei lavoratori coinvolti nei
progetti di formazione e riqualificazione, la contribuzione figurativa
prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è
titolare il lavoratore stesso.
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