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TRANSAZIONE TRA IL LAVORATORE ED IL DATORE DI LAVORO IN MERITO A FATTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO ... |
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TRANSAZIONE TRA IL LAVORATORE ED IL DATORE DI LAVORO IN MERITO A FATTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO: LA CONCILIAZIONE NON INCIDE SULLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO.
Il Ministero del Lavoro con nota 10.11.2009, n. 17056, ricostruisce l’ambito di efficacia delle conciliazioni e transazioni sottoscritte tra il lavoratore e il datore di lavoro, in particolare quando la transazione raggiunta riguardi fatti di accertamento ispettivo. Anche in caso di conciliazione tra il lavoratore e il datore, l’Amministrazione non perde il potere – dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processualistici.
Infatti, prosegue la nota ministeriale, l’oggetto della transazione non è
il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde
valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o può dar luogo e
che le parti intendono eliminare mediante le reciproche concessioni (
cass. civ. sez. lav. sent. n. 6444/1994); sicchè l’autonomia della
transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle
reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa
l’effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso
attribuita dalle parti. A supporto di tale orientamento, la nota
ministeriale richiama un parere reso in data 18 maggio 2009 con nota
prot. N. 155380 – CS 567/09 dall’Avvocatura generale dello stato, con il
quale è stato escluso, proprio in materia di creditoi derivanti da
sanzioni amministrative, che possa procedersi ad atti transattivi, non
potendo la sanzione amministrativa come tale, nel suo complesso, formare
oggetto di tali accordi
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