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LE CONSEGUENZE DELL’EMERSIONE DEL LAVORO NERO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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 Un importante chiarimento fornito dal Ministero riguarda la risposta a un quesito posto dalla Direzione provinciale del lavoro di Potenza sugli effetti prodotti dalla domanda di emersione dal lavoro nero presentata da una impresa destinataria di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Il Ministero ha chiarito che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale viene adottato dal personale ispettivo ogni qual volta vi sia il riscontro all’interno dell’unità produttiva di personale irregolare nella misura di almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro o che vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 81/2008, il provvedimento assume anche una
rilevanza di carattere sanzionatorio nei confronti del trasgressore per
i rapporti con la Pubblica Amministrazione in quanto viene
immediatamente comunicato all’autorità per la vigilanza sui contratti di
lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine
dell’emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche Amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche.
Pertanto, secondo il Ministero l’istanza di emersione costituisce una
modalità per ottenere la revoca della sospensione ma non preclude né
estingue il provvedimento sospensivo dell’attività di impresa e non
sortisce alcun effetto preclusivo o estintivo del provvedimento
interdittivo in esame, di cui all’art. 14 Dlgs 81/2008.
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