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salari.jpgLa retribuzione dei dipendenti pubblici dipende esclusivamente dalla qualifica e non dalle mansioni. Infatti chi svolge incarichi superiori per esigenze di servizio non ha diritto a un adeguamento dello stipendio.

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TRANSAZIONE TRA IL LAVORATORE ED IL DATORE DI LAVORO IN MERITO A FATTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO ...

datore-di-lavoro.jpgTRANSAZIONE TRA IL LAVORATORE ED IL DATORE DI LAVORO IN MERITO A FATTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO: LA CONCILIAZIONE NON INCIDE SULLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO.

Il Ministero del Lavoro con nota 10.11.2009, n. 17056, ricostruisce l’ambito di efficacia delle conciliazioni e transazioni sottoscritte tra il lavoratore e il datore di lavoro, in particolare quando la transazione raggiunta riguardi fatti di accertamento ispettivo. Anche in caso di conciliazione tra il lavoratore e il datore, l’Amministrazione non perde il potere – dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processualistici.

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LE CONSEGUENZE DELL’EMERSIONE DEL LAVORO NERO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
lavoro_nero.jpgUn importante chiarimento fornito dal Ministero riguarda la risposta a un quesito posto dalla Direzione provinciale del lavoro di Potenza sugli effetti prodotti dalla domanda di emersione dal lavoro nero presentata da una impresa destinataria di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Il Ministero ha chiarito che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale viene adottato dal personale ispettivo ogni qual volta vi sia il riscontro all’interno dell’unità produttiva di personale irregolare nella misura di almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro o che vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
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REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO
cassazione.jpgLa Cassazione, con sentenza n. 21744/2009 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. Il datore di lavoro pubblico non ha quindi il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto,
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ALLA FACCIA DI BRUNETTA, PER LA DIRIGENZA NON C’È TRATTENUTA PER MALATTIA.
brunetta_fannullone.jpgIl vergognoso “sistema di autotutela” dei vertici della P.A. considera le proprie voci stipendiali pressochè integralmente “trattamento economico fondamentale”.

Che, vergogna! Sentiamo vergogna per loro!
L’art. 71 del d. l. 112/2008 prevedeva “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
Interpellato in tal senso, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva precisato, che l’art. 71 operava nei confronti di tutti, anche dei dirigenti (e gli era venuto pure il dubbio!).
E’ seguito, nel gennaio 2009, un chiarimento del ministero dell’Economia che ha definito trattamento economico fondamentale per i dirigenti non solo lo stipendio tabellare (come per tutti i dipendenti) ma anche:
•    retribuzione di posizione parte fissa (?);
•    tredicesima mensilità;
•    retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
•    eventuali assegni ad personam (?);
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BRUNETTA E LE MALATTIE DEI DIPENDENTI... DIRIGENTI PUBBLICI
brunetta.jpgDai dati in possesso della nostra Organizzazione risulterebbe che da anni, oramai, pare non venga richiesta alla struttura Medicina Legale una visita fiscale per malattia nei confronti di Dirigenti ASL ed in particolare per quelli delle Funzioni Centrali. La spiegazione a questo "miracolo" risiede nel fatto che alla maggior parte dei Dirigenti non viene rilevata automaticamente la presenza in servizio poiché non marcano alcun cartellino di presenza,  potendo - ogni fine mese - "autocertificare" le proprie presenze senza che avvenga alcun controllo sulla veridicità della autocertificazione. Di contro
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