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PERMESSI SINDACALI: NON SONO VALIDI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA |
 (Nota a Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 7 maggio 2010 n. 11146, avv. Francesco Orecchioni)
Il dipendente che ha usufruito di permessi sindacali, anche se protratti nel tempo (nel caso in specie, per circa dieci anni), non ha diritto alla computabilità dei relativi periodi ai fini della carriera.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'annotata sentenza, che ha ritenuto la disposizione contenuta nell'art. 31 dello statuto dei lavoratori (aspettativa dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali) non estendibile alla fattispecie dei permessi di cui all'art. 30 l. cit., in cui l'intento dele parti negoziali è unicamente diretto alla tutela del diritto alla retribuzione.
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INDENNITÀ PER IL CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ E ALTRE FORME DI CONGEDI |
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INDENNITÀ PER IL CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ E ALTRE FORME DI CONGEDI
Continuiamo ad analizzare la normativa della maternità legata al mondo del lavoro. Ci eravamo lasciati sul congedo obbligatorio, ora vediamo quale trattamento economico spetta alle lavoratrici che usufruiscono del congedo e, quali sono le altre forme di congedo legate alla maternità.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per tutto il periodo del congedo di maternità e di paternità, spetta alle lavoratrici o ai lavoratori una indennità giornaliera, pari all’80% della retribuzione media percepita nel periodo di paga mensile immediatamente precedente l’inizio dell’astensione. Tale indennità può salire fino al 100% se il Contratto collettivo applicato dall’azienda prevede questa clausola.
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 Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
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QUELLE STRANE FIRME CHIESTE DA CERTE AZIENDE |
 Può succedere che il datore di lavoro chieda al dipendente di sottoscrivere una dichiarazione con cui il firmatario si impegna a rinunciare ad alcuni diritti. Per evitare abusi e amare sorprese esistono regole certe
Può accadere che un datore di lavoro chieda al dipendente di firmare una dichiarazione con cui il lavoratore afferma di aver ricevuto tutto quel che gli spettava, rinunciando a qualsiasi altra pretesa o rivendicazione. Cosa succede se il lavoratore sottoscrive tale dichiarazione?
La risposta è fornita dall’art. 2113 del codice Civile, che così recita: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi… non sono valide”. Partendo da questa premessa, cerchiamo di mettere a fuoco l’argomento. DIRITTI DEROGABILI E INDEROGABILI
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COSA DEVO FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%? |
 Per fruire della detrazione occorre osservare i seguenti adempimenti:
1) Comunicazione prima di iniziare i lavori al "Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara" con raccomandata. La comunicazione va redatta su apposito modello. Alla comunicazione devono essere allegate:
• la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
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